Art. 32 · Spese inerenti all’informazione

Art. 32

Spese inerenti all’informazione

In vigore dal 13 nov 2007
Spese inerenti all’informazione 1.   Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo. 2.   Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all’utente di servizi di pagamento. 3.   Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
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