Art. 30 · Ambito di applicazione

Art. 30

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 nov 2007
Ambito di applicazione 1.   Il presente titolo si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori. 3.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumo non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.
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