Art. 29 · Divieto di prestare servizi di pagamento a soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento

Art. 29

Divieto di prestare servizi di pagamento a soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Divieto di prestare servizi di pagamento a soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare i servizi di pagamento indicati nell’allegato.
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