Art. 27 · Notifica e informazione

Art. 27

Notifica e informazione

In vigore dal 13 nov 2007
Notifica e informazione Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all’, lo notifica alla Commissione entro il 1o novembre 2009 e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a).
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