Art. 25 · Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

Art. 25

Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

In vigore dal 13 nov 2007
Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi 1.   Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome e l’indirizzo dell’istituto di pagamento, i nomi dei responsabili della gestione della succursale, la sua struttura organizzativa e il tipo di servizi di pagamento che intende prestare nel territorio dello Stato membro ospitante. 2.   Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all’ in relazione ad un agente, ad una succursale, o ad un’entità cui sono esternalizzate attività di un istituto di pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. 3.   Nell’ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante la sua intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo. Tuttavia, se entrambe le autorità sono d’accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi. 4.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un’entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. 5.   I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in particolare dell’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006 di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva e nel regolamento suddetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:64:oj#art-25