Art. 24
Scambio d’informazioni
In vigore dal 13 nov 2007
Scambio d’informazioni
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri e altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative comunitarie o nazionali applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:
a)
le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;
b)
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
c)
altre autorità designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva 95/46/CE, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni di diritto comunitario applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Storico versioni
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