Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 nov 2007
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità. Tuttavia, ad eccezione dell’, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nella Comunità o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nella Comunità. 2.   I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro. 3.   Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all’ della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.
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