Art. 19
Registrazioni
In vigore dal 13 nov 2007
Registrazioni
Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per un periodo di almeno cinque anni, ferme restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
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