Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 nov 2007
La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue: 1) all’articolo 9, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 8.»; 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   Non occorrono né l’esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società. 2.   Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.»
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