Art. 9

Art. 9

In vigore dal 23 ott 2007
Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l’applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all’ della direttiva 2000/60/CE. In particolare: 1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE; 2) l’elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi; 3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall’ della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’ della direttiva 2000/60/CE.
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