Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 2007
1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all’, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE. 2.   Tuttavia, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono: a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE; b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un’unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all’allegato I, della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all’unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.
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