Art. 15
In vigore dal 23 ott 2007
1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell’, paragrafo 4, nell’, paragrafo 8, nell’, paragrafo 5, e nell’.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell’, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell’, paragrafo 4, nell’, paragrafo 8 e nell’, paragrafo 5.
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