Art. 14

Art. 14

In vigore dal 23 ott 2007
1.   La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. 2.   Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni. 3.   Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni. 4.   I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.
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