Art. 10

Art. 10

In vigore dal 23 ott 2007
1.   Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni. 2.   Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.
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