Art. 8 · Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi terzi

Art. 8

Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi terzi

In vigore dal 23 ott 2007
Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi terzi I documenti di certificazione dei macchinisti di un paese terzo che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere di un sistema ferroviario di uno Stato membro possono essere riconosciuti da quest’ultimo nel quadro di accordi bilaterali conclusi con il paese terzo in questione.
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