Art. 6 · Proprietà, lingua e organi emittenti

Art. 6

Proprietà, lingua e organi emittenti

In vigore dal 23 ott 2007
Proprietà, lingua e organi emittenti 1.   La licenza è di proprietà del titolare ed è rilasciata dall’autorità competente di cui all’, lettera a). L’autorità competente o un suo agente che rilascia una licenza in una lingua nazionale che non sia una lingua ufficiale delle Comunità stabilisce una versione bilingue della licenza usando una delle lingue ufficiali delle Comunità. 2.   Il certificato è rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto. Il certificato è di proprietà dell’impresa o del gestore dell’infrastruttura che lo rilascia. Tuttavia, conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata. L’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che rilasciano un certificato in una lingua nazionale che non sia una lingua ufficiale delle Comunità stabiliscono una versione bilingue del certificato che includa una delle lingue ufficiali delle Comunità.
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