Art. 37 · Attuazione progressiva e periodi di transizione

Art. 37

Attuazione progressiva e periodi di transizione

In vigore dal 23 ott 2007
Attuazione progressiva e periodi di transizione La presente direttiva è attuata progressivamente, come di seguito indicato. 1) I registri di cui all’ sono istituiti entro due anni dall’adozione dei parametri di base dei registri di cui all’, paragrafo 4. 2) a) Entro due anni dall’adozione dei parametri di base dei registri di cui all’, paragrafo 4, i certificati o le licenze sono rilasciati conformemente alla presente direttiva ai macchinisti che effettuano servizi transfrontalieri, servizi di cabotaggio o servizi di trasporto merci in un altro Stato membro oppure lavorano in almeno due Stati membri, senza pregiudizio del disposto del punto 3. A decorrere dalla stessa data tutti i macchinisti che effettuano i succitati servizi compresi quelli che ancora non sono possesso di licenza o certificati in conformità della presente direttiva, ottemperano alle verifiche periodiche di cui all’. b) Entro due anni dall’istituzione dei registri di cui al punto 1, tutte le nuove licenze e tutti i nuovi certificati sono rilasciati in conformità della presente direttiva, senza pregiudizio del disposto del punto 3. c) Entro sette anni dall’istituzione dei registri di cui al punto 1, tutti i macchinisti sono titolari di licenze o certificati conformemente alla presente direttiva. Gli organismi emittenti tengono conto di tutte le competenze professionali già acquisite da ogni macchinista in modo che tale requisito non generi inutili oneri amministrativi o finanziari. Le abilitazioni di condotta precedentemente concesse al macchinista sono per quanto possibile salvaguardate. Se del caso gli organismi emittenti possono tuttavia decidere, per singoli macchinisti o gruppi di macchinisti, che per rilasciare licenze e/o certificati in forza della presente direttiva sono necessari ulteriori esami e/o una formazione supplementare. 3) I macchinisti autorizzati a condurre in conformità delle disposizioni applicate prima dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva di cui al punto 2, lettera a) o b), possono continuare ad esercitare le loro attività professionali, in base alle loro abilitazioni e senza che sia applicato il disposto della presente direttiva, fino a sette anni dall’istituzione dei registri di cui al punto 1. Nel caso di apprendisti che hanno iniziato un programma di istruzione e formazione approvato o un corso di formazione approvato prima dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva di cui al punto 2, lettera a) o b), gli Stati membri possono certificare tali apprendisti conformemente alla legislazione nazionale vigente. Per quanto riguarda i macchinisti e gli apprendisti di cui al presente punto, l’autorità competente o le autorità competenti interessate possono concedere deroghe in casi eccezionali ai requisiti medici stabiliti nell’allegato II. La validità delle licenze rilasciate con tali deroghe è limitata al territorio degli Stati membri interessati. 4) Le autorità competenti, le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura assicurano la progressiva applicazione di verifiche periodiche corrispondenti a quelle previste dall’ ai macchinisti che non sono titolari di licenze e certificati in conformità della presente direttiva. 5) Quando uno Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione chiede all’Agenzia, consultandosi con lo Stato membro in questione, di effettuare un’analisi costi/benefici dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai macchinisti che operano esclusivamente nel territorio di tale Stato membro. L’analisi costi/benefici verte su un periodo di dieci anni. Tale analisi è presentata alla Commissione entro due anni dall’istituzione dei registri di cui al punto 1. Se l’analisi costi/benefici dimostra che i costi dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva a detti macchinisti sono superiori ai benefici, la Commissione adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, entro i sei mesi successivi alla presentazione dei risultati di tale analisi affinché le disposizioni di cui al punto 2, lettere b) e c), del presente articolo non siano applicate a detti macchinisti per un periodo di almeno dieci anni nel territorio dello Stato membro in questione. Entro i ventiquattro mesi che precedono lo scadere di tale periodo di esenzione temporanea la Commissione, tenendo conto degli sviluppi di rilievo registrati nel settore ferroviario dello Stato membro in questione, può chiedere all’Agenzia, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, di effettuare un’altra analisi costi/benefici che le dovrà essere presentata entro i dodici mesi che precedono lo scadere di detto periodo di esenzione temporanea. La Commissione assume una decisione secondo la procedura di cui al secondo comma del presente punto.
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