Art. 35 · Cooperazione

Art. 35

Cooperazione

In vigore dal 23 ott 2007
Cooperazione Gli Stati membri si assistono reciprocamente ai fini dell’attuazione della presente direttiva. Le autorità competenti cooperano durante la fase di attuazione. L’Agenzia assiste nella cooperazione e organizza adeguate riunioni con rappresentanti delle autorità competenti.
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