Art. 33
Relazione
In vigore dal 23 ott 2007
Relazione
L’Agenzia valuta l’evoluzione della certificazione dei macchinisti in conformità della presente direttiva. Presenta alla Commissione, non oltre quattro anni dopo l’adozione dei parametri fondamentali dei registri di cui all’, paragrafo 4, una relazione che specifica, se del caso, i miglioramenti da apportare al sistema in relazione:
a)
alle procedure di rilascio delle licenze e dei certificati;
b)
all’accreditamento dei centri di formazione e dei valutatori;
c)
al sistema di qualità istituito dalle autorità competenti;
d)
al reciproco riconoscimento dei certificati;
e)
all’adeguatezza dei requisiti in materia di formazione specificati negli allegati IV, V e VI in relazione alla struttura del mercato e alle categorie di cui all’, paragrafo 2, lettera a);
f)
all’interconnessione dei registri nonché alla mobilità sul mercato del lavoro.
Inoltre, in tale relazione l’Agenzia può, se del caso, raccomandare misure concernenti l’esame teorico e pratico delle conoscenze professionali dei candidati che chiedono il certificato armonizzato per il materiale rotabile e l’infrastruttura pertinente.
La Commissione, sulla base di tali raccomandazioni, prende le misure appropriate e, se necessario, propone modifiche della presente direttiva.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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