Art. 31 · Modifiche degli allegati

Art. 31

Modifiche degli allegati

In vigore dal 23 ott 2007
Modifiche degli allegati 1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Per imperativi motivi d’urgenza la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4. 2.   Qualora gli adeguamenti riguardino la salute e le condizioni di sicurezza oppure le competenze professionali, la Commissione assicura che le parti sociali vengano consultate prima della loro preparazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:59:oj#art-31