Art. 28 · Relazione sugli altri membri del personale viaggiante

Art. 28

Relazione sugli altri membri del personale viaggiante

In vigore dal 23 ott 2007
Relazione sugli altri membri del personale viaggiante 1.   L’Agenzia individua, in una relazione da presentare entro il 4 giugno 2009 e tenendo conto delle STI in materia di regolazione e gestione del traffico elaborate in base alle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, il profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, le cui qualifiche professionali contribuiscono di conseguenza alla sicurezza ferroviaria, e che dovrebbero essere disciplinati a livello comunitario mediante un sistema di licenze e/o di certificati che può essere analogo al sistema istituito dalla presente direttiva. 2.   Sulla base di tale relazione la Commissione presenta entro il4 giugno 2010 una relazione e, se del caso, formula una proposta di legge su un sistema di certificazione per gli altri membri del personale viaggiante di cui al paragrafo 1.
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