Art. 26
Norme di qualità
In vigore dal 23 ott 2007
Norme di qualità
Le autorità competenti provvedono affinché tutte le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l’aggiornamento delle licenze e dei certificati siano oggetto di un monitoraggio permanente nell’ambito di un sistema di norme di qualità. La presente disposizione non si applica alle attività già coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell’infrastruttura in conformità della direttiva 2004/49/CE.
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