Art. 24
Costi della formazione
In vigore dal 23 ott 2007
Costi della formazione
1. Gli Stati membri vigilano affinché siano adottate le misure necessarie per evitare che gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un’impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un’altra impresa ferroviaria o gestore di infrastrutture, qualora il macchinista decida di lavorare presso questi ultimi dopo aver volontariamente lasciato l’impresa o il gestore presso cui ha ricevuto la formazione.
2. L’attuazione del presente articolo costituisce l’oggetto di una particolare attenzione nell’ambito della relazione di cui all’, con particolare riguardo alla lettera f) di quest’ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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