Art. 23 · Formazione

Art. 23

Formazione

In vigore dal 23 ott 2007
Formazione 1.   La formazione dei macchinisti comprende una parte relativa alla licenza e che riflette le conoscenze professionali generali di cui all’allegato IV e una parte relativa al certificato e che riflette le conoscenze professionali specifiche di cui agli allegati V e VI. 2.   I metodi di formazione soddisfano i criteri di cui all’allegato III. 3.   Gli obiettivi dettagliati di tale formazione sono definiti nell’allegato IV per la licenza e negli allegati V e VI per il certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati: a) mediante le pertinenti STI adottate secondo la direttiva 96/48/CE o la direttiva 2001/16/CE. In tal caso, La Commissione, assicura la coerenza tra le succitate STI e gli allegati IV, V e VI; oppure b) mediante i criteri proposti dall’Agenzia conformemente all’, del regolamento (CE) n. 881/2004. Tali criteri, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   A norma dell’ della direttiva 2004/49/CE gli Stati membri provvedono affinché gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e del certificato. 5.   I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all’, paragrafo 4, alle conoscenze linguistiche previste dall’ e alle conoscenze professionali concernenti il materiale rotabile di cui all’, paragrafo 1, sono svolti da persone o organismi accreditati o riconosciuti in conformità dell’. 6.   I compiti formativi connessi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all’, paragrafo 2, compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi accreditati o riconosciuti dello Stato membro in cui si trovano le infrastrutture. 7.   In relazione alla licenza, il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali istituito dalla direttiva 2005/36/CE continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione in un paese terzo. 8.   È istituito un iter di formazione continua atto ad assicurare che il personale mantenga le proprie competenze, in conformità dell’allegato III, punto 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE.
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