Art. 21 · Decisioni dell’autorità competente

Art. 21

Decisioni dell’autorità competente

In vigore dal 23 ott 2007
Decisioni dell’autorità competente 1.   Le decisioni dell’autorità competente sono motivate. 2.   L’autorità competente assicura l’istituzione di un procedimento di ricorso amministrativo che consenta ai datori di lavoro ed ai macchinisti di chiedere la revisione di una decisione inerente alle domande presentate in forza della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che le decisioni assunte dall’autorità competente siano oggetto di revisione giurisdizionale.
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