Art. 15 · Conseguimento di un certificato

Art. 15

Conseguimento di un certificato

In vigore dal 23 ott 2007
Conseguimento di un certificato Ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore dell’infrastruttura stabilisce, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza, le procedure da seguire per il rilascio o l’aggiornamento dei certificati conformemente alla presente direttiva, nonché procedimenti di ricorso che consentono ai macchinisti di chiedere la revisione di una decisione inerente al rilascio, all’aggiornamento, alla sospensione o al ritiro di un certificato. In mancanza di accordo, le parti possono adire l’autorità competente o qualsiasi organo indipendente di ricorso. Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura aggiornano, senza indugio, i certificati qualora il suo titolare abbia ottenuto ulteriori autorizzazioni riguardo al materiale rotabile o all’infrastruttura.
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