Art. 10 · Età minima

Art. 10

Età minima

In vigore dal 23 ott 2007
Età minima Gli Stati membri prescrivono l’età minima dei richiedenti la licenza, che non può essere inferiore a venti anni. Tuttavia, gli Stati membri possono rilasciare licenze ai richiedenti a partire dall’età di diciotto anni; la validità è allora limitata al territorio dello Stato membro che la rilascia.
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