Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ott 2007
La direttiva 91/440/CEE è modificata come segue: 1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva i servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità e che hanno inizio e termine fuori del territorio della Comunità.»; 2) il quarto trattino dell’ è soppresso; 3) all’, dopo il quinto trattino è inserito il trattino seguente: «— “servizio di trasporto internazionale di passeggeri”: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera,»; 4) all’, dopo il sesto trattino è inserito il trattino seguente: «— “transito”: l’attraversamento del territorio della Comunità effettuato senza caricare né scaricare merci e/o senza far salire né scendere passeggeri nel territorio della Comunità,»; 5) il primo trattino dell’, paragrafo 3, è soppresso; 6) all’articolo 8, paragrafo 1, l’espressione «e alle associazioni internazionali» è soppressa; 7) il paragrafo 1 dell’articolo 10 è soppresso; 8) all’articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3 bis.   Alle imprese ferroviarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ è accordato, entro il 1o gennaio 2010, il diritto di accesso all’infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro. Il diritto di accesso all’infrastruttura degli Stati membri per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50 % del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione è concesso entro il 1o gennaio 2012. L’organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE stabiliscono, a seguito di una richiesta delle autorità competenti e/o delle imprese ferroviarie interessate, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. 3 ter.   Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis sui servizi da origine a destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico conformi alla normativa comunitaria in vigore. Detta limitazione non può determinare una restrizione del diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro, salvo se l’esercizio di tale diritto comprometta l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. L’organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE stabiliscono se l’equilibrio economico risulti compromesso in base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: — della o delle competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico, — di qualsiasi altra autorità competente interessata e dotata del diritto di limitare l’accesso a titolo di tale articolo, — del gestore dell’infrastruttura, o — dell’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico. Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all’organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire ad una decisione. L’organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute consultandosi adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. L’organismo di regolamentazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui — la o le autorità competenti, — il gestore dell’infrastruttura, — l’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, o — l’impresa ferroviaria che chiede l’accesso possono chiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato. 3 quater.   Gli Stati membri possono inoltre limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri se un’esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stata concessa a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del 4 dicembre 2007, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa comunitaria. Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o per 15 anni, ove la durata sia superiore. 3 quinquies.   Le disposizioni della presente direttiva non richiedono ad uno Stato membro di concedere, prima del 1o gennaio 2010, il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis alle imprese ferroviarie, e alle relative imprese figliazioni controllate direttamente o indirettamente, che sono dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di accesso di natura analoga. 3 sexies.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni di cui ai paragrafi 3 ter, 3 quater e 3 quinquies siano sottoposte a controllo giurisdizionale. 3 septies.   Salvo restando il paragrafo 3 ter, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni di cui al presente articolo, l’autorità competente per i trasporti ferroviari di viaggiatori a riscuotere da imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori diritti sull’esercizio di collegamenti che sono di competenza di detta autorità e sono effettuati fra due stazioni di tale Stato membro. Nella fattispecie, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto nazionale o internazionale di passeggeri sono soggette al medesimo prelievo sull’esercizio delle linee di competenza di tale autorità. I diritti riscossi sono destinati a compensare detta autorità per gli obblighi di servizio pubblico previsti nel quadro di contratti di servizio pubblico aggiudicati in conformità del diritto comunitario. I proventi ottenuti da tali diritti e pagati come compensazione non possono eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in questione, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. I diritti riscossi sono conformi alla legislazione comunitaria, segnatamente nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo medio del servizio al passeggero e livello dei diritti. La totalità dei diritti imposti ai sensi del presente paragrafo non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia di passeggeri al quale si applicano. Le autorità competenti conservano le informazioni necessarie per poter risalire sia all’origine dei diritti che all’utilizzo degli stessi. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione.»; 9) il paragrafo 8 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: «8.   Anteriormente al 1o gennaio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l’attuazione della presente direttiva. La relazione tratta i seguenti argomenti: — l’attuazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare il suo impatto sugli Stati membri di cui al paragrafo 3 bis, secondo comma, e l’effettivo funzionamento dei diversi organi interessati, — l’evoluzione del mercato, in particolare tendenze del traffico internazionale, attività e quota di mercato di tutti gli operatori, compresi i nuovi.»; 10) all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l’attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 bis a 3 septies. L’applicazione della presente direttiva è valutata sulla base di una relazione presentata dalla Commissione due anni dopo la data di apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Tale relazione valuta egualmente lo sviluppo del mercato, incluso lo stato dei preparativi per un’ulteriore apertura del mercato su rotaia. In detta relazione la Commissione analizza anche i diversi modelli per l’organizzazione di tale mercato e l’impatto della presente direttiva sui contratti di servizio pubblico e il loro finanziamento. Nel fare ciò la Commissione prende in considerazione l’attuazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e le differenze intrinseche tra gli Stati membri (densità delle reti, numero di passeggeri, distanza media dei viaggi). Nella stessa relazione la Commissione, se del caso, propone misure complementari per facilitare qualsiasi apertura in questo senso e valuta l’impatto di eventuali misure di tal genere. (*1)   GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.» " 11) l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: «2.   Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’adeguamento degli allegati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3.»; 12) l'articolo 11 bis, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 13) all’articolo 15 è aggiunto il comma seguente: «Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno del loro territorio.»
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