Art. 6 · Procedure per l’omologazione CE di veicoli

Art. 6

Procedure per l’omologazione CE di veicoli

In vigore dal 5 set 2007
Procedure per l’omologazione CE di veicoli 1.   Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure: a) omologazione a tappe; b) omologazione in un’unica tappa; c) omologazione mista. 2.   La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI. Nel caso dell’omologazione di un sistema o di un’entità tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l’autorità di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell’omologazione. 3.   La domanda di omologazione in un’unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell’allegato IV o nell’allegato XI e, se del caso, nella parte II dell’allegato III. 4.   Nel caso di una procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione può esentare un costruttore dall’obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all’allegato I, necessarie per l’omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l’esenzione è sostituita da un verbale di prova. 5.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un’omologazione in più fasi vanno fornite le seguenti informazioni: a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base; b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al paragrafo 4. 6.   Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata. 7.   Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime. 8.   Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:46:oj#art-6