Art. 43
Procedure di notifica
In vigore dal 5 set 2007
Procedure di notifica
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, l’indirizzo, compreso l’indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive.
L’atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.
2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all’ ai fini dell’omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione.
3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri indipendentemente dalla categoria di attività svolta.
4. Qualora un’organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all’ debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo.
5. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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