Art. 43 · Procedure di notifica

Art. 43

Procedure di notifica

In vigore dal 5 set 2007
Procedure di notifica 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, l’indirizzo, compreso l’indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive. L’atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici. 2.   Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all’ ai fini dell’omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione. 3.   Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri indipendentemente dalla categoria di attività svolta. 4.   Qualora un’organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all’ debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo. 5.   La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.
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