Art. 42
Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
In vigore dal 5 set 2007
Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
1. Le competenze di cui all’ sono comprovate da una relazione di valutazione stilata da un’autorità competente. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
2. La valutazione sulla quale è basata la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità delle disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato V.
La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.
3. La relazione di valutazione è comunicata alla Commissione, ove lo richieda.
4. L’autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali.
Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.
5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.
Storico versioni
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