Art. 41 · Designazione dei servizi tecnici

Art. 41

Designazione dei servizi tecnici

In vigore dal 5 set 2007
Designazione dei servizi tecnici 1.   Quando uno Stato membro designa un servizio tecnico, quest’ultimo si conforma alle disposizioni della presente direttiva. 2.   I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l’omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dalla presente direttiva o da un atto normativo elencato nell’allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati. 3.   I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza: a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV; b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo; c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione; d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell’esecuzione di prove o ispezioni nell’ambito del controllo della conformità della produzione. 4.   I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un’esperienza comprovata nelle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli atti normativi elencati nell’allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell’appendice 1 dell’allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l’ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all’, paragrafo 1. 5.   L’autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione ad una o più delle attività di cui al paragrafo 3. 6.   Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XV. La Commissione modifica, se necessario, l’elenco di tali atti normativi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 7.   I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6 si conformano alle disposizioni del presente articolo. 8.   I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del paragrafo 6, possono essere notificati ai fini dell’ solo nell’ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità e il paese terzo in questione.
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