Art. 4 · Obblighi degli Stati membri

Art. 4

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 5 set 2007
Obblighi degli Stati membri 1.   Gli Stati membri assicurano che i costruttori che richiedono un’omologazione rispettino gli obblighi previsti dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri rilasciano un’omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva. Essi non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dalla presente direttiva, se soddisfano i requisiti previsti da quest’ultima. 4.   Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti alla Commissione a norma dell’. L’atto di notifica delle autorità di omologazione comprende il nome, l’indirizzo, compreso quello elettronico, e il loro settore di competenza.
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