Art. 4
Obblighi degli Stati membri
In vigore dal 5 set 2007
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano che i costruttori che richiedono un’omologazione rispettino gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Essi non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dalla presente direttiva, se soddisfano i requisiti previsti da quest’ultima.
4. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti alla Commissione a norma dell’.
L’atto di notifica delle autorità di omologazione comprende il nome, l’indirizzo, compreso quello elettronico, e il loro settore di competenza.
Storico versioni
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