Art. 39 · Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti

Art. 39

Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti

In vigore dal 5 set 2007
Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti 1.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari all’applicazione di ciascuna direttiva particolare o di ciascun regolamento secondo il disposto della direttiva o regolamento in questione. 2.   La Commissione adotta le modifiche degli allegati della presente direttiva o delle disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o alle esigenze specifiche delle persone con disabilità. 3.   La Commissione adotta le modifiche della presente direttiva che siano necessarie per definire le prescrizioni tecniche relative ai veicoli in piccole serie, ai veicoli omologati secondo la procedura d’omologazione individuale e ai veicoli per uso speciale. 4.   Qualora la Commissione sia a conoscenza di gravi rischi per gli utenti della strada o per l’ambiente che richiedono provvedimenti urgenti, essa può modificare le disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I. 5.   La Commissione adotta le modifiche necessarie nell’interesse di una buona amministrazione e, in particolare, per garantire la coerenza, reciproca o con altri atti della normativa comunitaria, delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I. 6.   Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche dei regolamenti UNECE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva. 7.   Ogni nuova direttiva particolare o nuovo regolamento apporta le opportune modifiche agli allegati della presente direttiva. 8.   Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati mediante regolamenti. 9.   Le misure di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari e dei regolamenti, anche integrandoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:46:oj#art-39