Art. 34 · Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE

Art. 34

Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE

In vigore dal 5 set 2007
Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE 1.   I regolamenti UNECE ai quali la Comunità ha aderito e che sono elencati nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI fanno parte dell’omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari o dei regolamenti. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell’allegato IV, parte I, e dell’allegato XI. 2.   Laddove la Comunità abbia deciso l’applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell’omologazione CE di veicoli conformemente all’, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE, gli allegati della presente direttiva sono modificati di conseguenza secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, della presente direttiva. L’atto che modifica gli allegati della presente direttiva indica inoltre il calendario dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione. Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento in vigore, la voce pertinente nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI è sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell’allegato IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, la direttiva particolare o il regolamento sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. Qualora sia abrogata una direttiva particolare, gli Stati membri abrogano le normative nazionali adottate ai fini dell’attuazione di tale direttiva. 4.   La presente direttiva o le direttive particolari o i regolamenti possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario.
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