Art. 33 · Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

Art. 33

Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

In vigore dal 5 set 2007
Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un’omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata. Tali decisioni sono notificate all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri interessati e dei relativi termini di esperibilità.
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