Art. 31 · Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

Art. 31

Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

In vigore dal 5 set 2007
Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali 1.   Gli Stati membri autorizzano la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un’autorità di omologazione conformemente ai paragrafi da 5 a 10. 2.   Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del paragrafo 1 sono inserite nell’elenco fissato nell’allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti: a) l’esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e b) l’effetto su consumatori e costruttori del mercato post-vendita dell’imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione. 3.   Il paragrafo 1 non si applica né alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell’omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, né alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell’allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al paragrafo 1. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell’allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo. Se del caso, la Commissione adotta disposizioni per l’identificazione delle parti o apparecchiature di cui al presente paragrafo. 4.   Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell’elenco fissato nell’allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell’ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell’allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell’arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell’apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti. 5.   Ai fini del paragrafo 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all’autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al paragrafo 4. Il costruttore può presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorità competente. La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l’autorizzazione, nonché il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l’anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l’identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature. L’autorità di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunità, fatto salvo il paragrafo 9, secondo comma. 6.   Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo è debitamente provvisto di marchio. La Commissione stabilisce i requisiti per la marcatura e l’imballaggio, nonché il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 5. 7.   Le misure di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola. 8.   Il costruttore informa senza indugio l’autorità di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un’incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato. 9.   Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione verifica l’esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformità della produzione. L’autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse in conformità. Se necessario essa revoca l’autorizzazione. 10.   Eventuali disaccordi tra gli Stati membri riguardo ai certificati di cui al paragrafo 5 sono sottoposti all’esame della Commissione. Quest’ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l’autorizzazione, previa consultazione degli Stati membri. 11.   Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finché non sia stato inserito nell’elenco di cui all’allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell’allegato XIII è fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell’apparecchiatura di chiedere e ottenere un’autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall’applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data. 12.   Nell’attesa di una decisione sull’opportunità o meno di includere una parte o un pezzo di un’apparecchiatura nell’elenco di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali. Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide. 13.   A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.
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