Art. 30 · Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

Art. 30

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

In vigore dal 5 set 2007
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato 1.   Se uno Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L’autorità di omologazione di tale Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato. Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti. 3.   Se uno Stato membro dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta. 4.   L’autorità di omologazione chiede allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti: a) nel caso di un’omologazione CE di veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica; b) nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente allo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una non conformità, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1. 5.   Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un’omologazione CE e dei relativi motivi. 6.   Se lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
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