Art. 29 · Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva

Art. 29

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva

In vigore dal 5 set 2007
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva 1.   Se uno Stato membro constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. In tali casi, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se è determinata da: — carenze nei pertinenti atti normativi, o — errata applicazione delle pertinenti prescrizioni. 2.   La Commissione consulta al più presto le parti interessate, in particolare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, al fine di preparare la decisione. 3.   Laddove i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente: — se si tratta di direttive particolari o di regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, la Commissione li modifica secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, — se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell’accordo del 1958 riveduto. 4.   Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti a un’errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali prescrizioni.
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