Art. 28 · Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

Art. 28

Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

In vigore dal 5 set 2007
Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche 1.   Gli Stati membri autorizzano la vendita o la messa in circolazione di componenti o entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all’. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso di componenti o entità tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dalla presente direttiva. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche che siano stati esentati da una o più disposizioni di un atto normativo a norma dell’ o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli o 24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in questione. 4.   In deroga al paragrafo 1 e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro messa in circolazione, non erano tenuti, né in virtù della presente direttiva né in virtù della direttiva 70/156/CEE a formare oggetto di un’omologazione CE.
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