Art. 27
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie
In vigore dal 5 set 2007
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie
1. Entro i limiti indicati nell’allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida.
Il primo comma si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità oggetto di un’omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.
2. La facoltà di cui al paragrafo 1 è limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell’omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.
3. Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato della messa in circolazione dei veicoli in questione. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche.
Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta gli Stati membri interessati decidono se, e in quale numero, autorizzare l’immatricolazione di tali veicoli nel loro territorio.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai veicoli oggetto di un’omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o messi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse, a norma dell’, in ragione dell’obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.
5. Gli Stati membri applicano i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o mettere in circolazione nell’ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.
Storico versioni
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