Art. 25
Disposizioni speciali
In vigore dal 5 set 2007
Disposizioni speciali
1. La procedura di cui all’ può essere applicata ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in più fasi.
2. La procedura di cui all’ non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l’omologazione in prima fase di un veicolo.
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