Art. 24 · Omologazioni individuali

Art. 24

Omologazioni individuali

In vigore dal 5 set 2007
Omologazioni individuali 1.   Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di uno o più degli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative. Si deroga alle disposizioni di cui al primo comma solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI, secondo il caso. 2.   Gli Stati membri non eseguono prove distruttive. Utilizzano qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità alle prescrizioni alternative. 3.   Gli Stati membri accettano ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni alternative. 4.   La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purché quest’ultima sia stabilita nella Comunità. 5.   Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilasciano senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale. La forma della scheda di omologazione individuale è basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all’allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (13). La scheda di omologazione individuale non reca l’intestazione «Omologazione CE di veicolo». Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato. 6.   La validità di un’omologazione individuale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o mettere in circolazione in un altro Stato membro un veicolo per il quale è stata rilasciata un’omologazione individuale, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un’omologazione individuale da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro ne autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. 7.   Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni della presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, secondo il caso. In tal caso, gli Stati membri accettano l’omologazione individuale e autorizzano la vendita, l’immatricolazione e la messa in circolazione del veicolo. 8.   Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi ai veicoli omologati conformemente alla presente direttiva e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o messa in circolazione.
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