Art. 20 · Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

Art. 20

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

In vigore dal 5 set 2007
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni 1.   Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare un’omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 2.   In attesa della decisione sulla concessione dell’autorizzazione, lo Stato membro può rilasciare un’omologazione provvisoria, valida solo sul proprio territorio, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi: a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l’entità tecnica incompatibile con le prescrizioni; b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell’ambiente interessati e dei provvedimenti adottati; c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga. 3.   Altri Stati membri possono decidere di accettare l’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 sul loro territorio. 4.   La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un’omologazione CE per quel tipo di veicolo. Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validità, ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validità dell’omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi. Se la Commissione decide di rifiutare l’autorizzazione, lo Stato membro informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 del presente articolo che l’omologazione provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell’omologazione provvisoria prima della revoca di quest’ultima possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione negli Stati membri che abbiano accettato l’omologazione provvisoria. 5.   Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un’entità tecnica è conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunità ha aderito.
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