Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 5 set 2007
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica all’omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli. Essa si applica anche all’omologazione individuale di tali veicoli. La presente direttiva si applica inoltre alle parti e alle apparecchiature destinate ai veicoli da essa contemplati. 2.   La presente direttiva non si applica all’omologazione o all’omologazione individuale dei seguenti veicoli: a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nella direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (10), e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi; b) i quadricicli, quali definiti nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (11); c) i veicoli cingolati. 3.   L’omologazione o l’omologazione individuale, disciplinate dalla presente direttiva, sono facoltative per i seguenti veicoli: a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali; b) veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico; e c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti della presente direttiva. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (12). 4.   L’omologazione individuale a norma della presente direttiva è facoltativa per i seguenti veicoli: a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada; b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purché siano stati progettati e fabbricati specificamente a tal fine.
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