Art. 19 · Marchio di omologazione CE

Art. 19

Marchio di omologazione CE

In vigore dal 5 set 2007
Marchio di omologazione CE 1.   Il costruttore di un componente o di un’entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare o dal regolamento pertinenti. 2.   Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonché l’indicazione del tipo e/o un numero di identificazione. 3.   Il marchio di omologazione CE è conforme all’appendice dell’allegato VII.
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