Art. 18 · Certificato di conformità

Art. 18

Certificato di conformità

In vigore dal 5 set 2007
Certificato di conformità 1.   Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell’omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente. 2.   Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle proprie lingue. 3.   Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana. 4.   Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell’uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo. 5.   Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell’, paragrafo 2, reca nell’intestazione l’indicazione «Per veicoli completi/completati omologati a norma dell’ (omologazione provvisoria).» 6.   Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell’ reca nell’intestazione l’indicazione «Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie» e in prossimità l’anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell’allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno. 7.   Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all’ente responsabile dell’immatricolazione dello Stato membro. 8.   Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine «duplicato» deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.
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