Art. 13 · Disposizioni generali

Art. 13

Disposizioni generali

In vigore dal 5 set 2007
Disposizioni generali 1.   Il costruttore informa immediatamente lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. Tale Stato membro decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente capo. Se necessario, lo Stato membro può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE. 2.   La domanda di modifica di un’omologazione CE è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE originaria. 3.   Se lo Stato membro ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.
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