Art. 3
Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti
In vigore dal 5 set 2007
Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti elencati nell’allegato, punto 2, e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nell’allegato, punto 1, siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all’allegato, punto 1.
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