Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 ago 2007
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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